ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALOPPIO

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La valutazione

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La normativa esistente sugli alunni di cittadinanza straniera non stabilisce nulla a proposito della valutazione degli stessi.
Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri recita :

"Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita: il Collegio de Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento… . "

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

La valutazione relativa alla scheda di valutazione viene così espressa:

  1. Nel caso di alunni inseriti da breve tempo, sul documento di valutazione del primo quadrimestre, negli spazi riservati alle varie discipline, possono essere utilizzati enunciati di questo tipo o simili:
    • “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
  2. Quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari, potrebbero essere utilizzati enunciati di questo tipo:
    • “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”
  3. Nel caso degli alunni iscritti a scuola nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, i docenti, nell’esprimere la valutazione finale, dovranno tener conto di una pluralità di elementi quali la motivazione, l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate… privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella sommativa.

  4. La valutazione finale per il superamento dell’esame di licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado si baserà su prove comuni al gruppo classe, opportunamente graduate o su prove individualizzate redatte dal Consiglio di Classe, tenendo conto del percorso scolastico dell’alunno straniero.

    In occasione della pubblicazione della circolare n.28 del 15 marzo del 2007 sugli esami di licenza al termine del primo ciclo di istruzione, il ministero, al paragrafo n.6 del capitolo relativo allo “Svolgimento dell'esame di Stato”, ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l'inadeguata conoscenza della lingua italiana.



Ultimo aggiornamento il 06 mag 2012 | coic832003@istruzione.it

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